IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Vista  la  direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla  prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento cosi' come
modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione
della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione  e  riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC);
  Visto  l'articolo  22  della  legge  31  ottobre  2003, n. 306, che
prevede  la  delega  al  Governo  per  l'attuazione  integrale  della
direttiva   96/61/CE   sulla   prevenzione   e   riduzione  integrate
dell'inquinamento;
  Visto  l'articolo  77  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge
finanziaria 2003, concernente interventi ambientali;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio   in  data  24  luglio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  229  del 30 settembre 2003, recante determinazione dei
termini   per   la  presentazione  delle  domande  di  autorizzazione
integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale;
  Vista  la  legge  31  luglio  2002, n. 179, recante disposizioni in
materia ambientale;
  Visto  il  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea 1999/391/CE, del 31
maggio  1999, recante il questionario sull'attuazione della direttiva
96/61/CE    sulla    prevenzione    e    la    riduzione    integrate
dell'inquinamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio   in  data  29  maggio  2003,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  228  del  1°  ottobre  2003,  recante approvazione del
formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva
96/61/CE    relativa   alla   prevenzione   e   riduzione   integrate
dell'inquinamento;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, concernente
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti  amministrativi,  ed  in particolare gli articoli 7, 8, 14,
14-bis,  14-ter,  14-quater,  cosi' come modificati, da ultimo, dalla
legge 24 novembre 2000, n. 340;
  Visto  il  decreto-legge  4  dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   21  gennaio  1994,  n.  61,  recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
  e    istituzione   dell'Agenzia   nazionale   per   la   protezione
  dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare  l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207,  concernente  il  regolamento recante approvazione dello statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
a  norma  dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
  Visto  il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni  ad  un  sistema  comunitario  di  ecogestione e audit
(EMAS);
  Vista  la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo
ambientale, ed in particolare l'articolo 18, comma 2;
  Vista  la  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  recante norme per la
semplificazione  degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di  sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema di
ecogestione e di audit ambientale;
  Vista  la  legge  26  ottobre  1995,  n.  447, recante legge quadro
sull'inquinamento acustico;
  Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico
delle leggi sanitarie;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
agosto  1988,  n.  377, recante la regolamentazione delle pronunce di
compatibilita'  ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n. 334, recante
attuazione   della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei
pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze
pericolose;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  recante attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203,   concernenti   norme   in   materia  di  qualita'  dell'aria
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attivita'
produttive,  16  gennaio  2004,  n.  44,  recante  recepimento  della
direttiva  1999/13/CE  relativa  alla  limitazione delle emissioni di
composti  organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio e suoi decreti attuativi;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n. 36, recante
attuazione  della  direttiva  1999/31/CE  relativa alle discariche di
rifiuti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 24
dicembre  2002,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  3  del  4 gennaio 2003, recante approvazione del nuovo
modello  unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003 cosi' come
modificato  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
febbraio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 48 del 27
febbraio 2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre 2003, n. 387, recante
attuazione   della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita';
  Visto  il  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n. 7, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2002,  n. 55, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
  Visto  il  decreto-legge  29  agosto  2003, n. 239, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  27  ottobre  2003,  n.  290,  recante
disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  e  lo sviluppo del sistema
elettrico  nazionale  e  il recupero di potenza di energia elettrica.
Delega  al  Governo  in  materia  di  remunerazione  della  capacita'
produttiva  di  energia  elettrica  e  di espropriazione per pubblica
utilita';
  Visto  il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della  direttiva  91/271/CEE,  concernente il trattamento delle acque
reflue  urbane  e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle  acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attivita'
produttive   6   novembre   2003,  n.  367,  recante  il  regolamento
concernente  la  fissazione  di  standard  di  qualita' nell'ambiente
acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma
4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni,  recante  attuazione  delle  direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  91,  recante
attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato
di  microrganismi geneticamente modificati e il decreto legislativo 3
marzo  1993,  n.  92,  recante  attuazione della direttiva 90/220/CEE
concernente   l'emissione   deliberata   nell'ambiente  di  organismi
geneticamente modificati;
  Visto   il   decreto   legislativo   24   febbraio   1997,  n.  39,
sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia ambientale;
  Vista  la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991,
concernente  la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni
relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, recante
definizione   ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 25 novembre 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle  finanze,  per  le  attivita'  produttive,  della salute, delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                   Oggetto e campo di applicazione
  1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione
integrate   dell'inquinamento  proveniente  dalle  attivita'  di  cui
all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora
non  sia  possibile,  ridurre  le  emissioni delle suddette attivita'
nell'aria,  nell'acqua  e  nel  suolo, comprese le misure relative ai
rifiuti   e   per   conseguire   un  livello  elevato  di  protezione
dell'ambiente nel suo complesso.
  2.  Il  presente  decreto  disciplina  il rilascio, il rinnovo e il
riesame  dell'autorizzazione  integrata  ambientale degli impianti di
cui  all'allegato I, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti
medesimi,   ai   fini   del  rispetto  dell'autorizzazione  integrata
ambientale.
  3.  Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n.  55, nonche' dell'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29
agosto  2003,  n.  239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre  2003,  n. 290, l'autorizzazione integrata ambientale per gli
impianti  di  produzione  di energia elettrica di potenza superiore a
300  MW  termici,  nuovi  ovvero oggetto di modifiche sostanziali, e'
rilasciata  nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto,
che  costituisce il compiuto recepimento della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, e nel rigoroso rispetto del termine
di cui all'articolo 5, comma 12.
  4.   Per   gli   impianti,  nuovi  ovvero  sottoposti  a  modifiche
sostanziali,  che  svolgono  attivita'  di  cui  all'allegato  I  del
presente  decreto,  il  procedimento  di rilascio dell'autorizzazione
integrata  ambientale garantisce contestualmente, ove ne ricorrano le
fattispecie,  l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 27, commi
5 e 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  5.  Per  gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da   fonti   rinnovabili,   nuovi   ovvero   sottoposti  a  modifiche
sostanziali,   l'autorizzazione   integrata   ambientale,   ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e'
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto.
 
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    legge,
          sull'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  23 agosto  1988,  n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   12 settembre  1988,  n.  214,  reca:
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri».
              - La  legge  8 luglio  1986  n. 349 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
              - La   direttiva  1996/61  ICE  del  Consiglio  del  24
          settembre  1996  e'  pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del
          10 ottobre 1996.
              - Il  decreto  legislativo  4 agosto  1999  n.  372  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26 ottobre 1999, n.
          252.
              - L'art.   22  della  legge  31 ottobre  2003  n.  306,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 novembre 2003, n.
          266,  (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2003), cosi' recita:
              «Art.  22 (Delega al Governo per l'integrale attuazione
          della  direttiva  96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione
          integrate  dell'inquinamento).  - 1. il Governo e' delegato
          ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,   un   decreto   legislativo  per
          l'integrale   attuazione  della  direttiva  96/61/CE  sulla
          prevenzione  e  la  riduzione  integrate dell'inquinamento,
          mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) estensione  delle  disposizioni del citato decreto
          legislativo   n.  372  del  1999,  limitate  agli  impianti
          industriali  esistenti,  anche ai nuovi impianti e a quelli
          sostanzialmente  modificati,  anche tenendo conto di quanto
          previsto  dall'art.  77,  comma  3, della legge 27 dicembre
          2002, n. 289;
                b) indicazione  esemplificativa  delle autorizzazioni
          gia'  in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione
          integrata;
                c)   adeguamento   delle   previsioni   di  cui  agli
          articoli 216  e  217 del testo unico delle leggi sanitarie,
          di  cui  al  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, alla
          normativa   nazionale   e   comunitaria   in   materia   di
          autorizzazione integrata ambientale».
              - L'art.  77  della  legge  27 dicembre  2002  n.  289,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
          305,  recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2003)», come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.   77   (Interventi  ambientali).  -  1.  Ai  fini
          dell'accelerazione    dell'attivita'    istruttoria   della
          commissione  per  le valutazioni dell'impatto ambientale di
          cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988. n. 67,
          il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e'
          autorizzato  ad  avvalersi del supporto dell'Agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per i servizi tecnici (APAT),
          dell'Ente  per  le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
          (ENEA),  del  Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di
          altri  enti  o  istituti  pubblici  o  privati a prevalente
          capitale   pubblico,   mediante   la  stipula  di  apposite
          convenzioni.
              2.  Per  fare  fronte  al  maggiore onere derivante dal
          comma  1  del  presente  articolo,  il limite di valore dei
          progetti  di  opere  di  competenza  statale  sottoposti al
          versamento  dello  0,5  per  mille di cui all'art. 27 della
          legge  30  aprile  1999,  n. 136, e' portato a 5 milioni di
          euro.
              3. (Abrogato).
              4. (Abrogato).
              5. (Abrogato).
              6.  Al fine della bonifica e del risanamento ambientale
          dell'area  individuata  alla  lettera p-quater) del comma 4
          dell'art.  1  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  e'
          autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003,
          di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro
          per l'anno 2005».
              - Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
          del   territorio   del  24 luglio  2002,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del  30 settembre 2003, reca:
          «Determinazione  dei  termini  per  la  presentazione delle
          domande  di  autorizzazione  integrata  ambientale, per gli
          impianti di competenza statale».
              - La  legge  31  luglio  2002  n.  179 pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189.
              - Il   decreto-legge   24 dicembre   2003,  n.  355  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2003, n.
          300  e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          L.  27 febbraio 2004, n. 47 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio
          2004, n. 48).
              - La  decisione  della  Commissione europea 1999/391/CE
          del  31 maggio  1999 e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 giugno
          1999, n. L 148.
              - Il  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  del  29 maggio  2003  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2003.
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 marzo  1997, n. 63, reca «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112 e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998. n. 92,
          S.O.
              -  Si  riporta  il  testo degli artt. 7, 8, 14, 14-bis,
          14-ter  e  14-quater  della  legge  7 agosto  1990, n. 241,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,
          recante:   «Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi» e successive modifiche.
              «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
          Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento derivanti da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del  procedimento  stesso  e'  comunicato, con le modalita'
          previste  dall'art.  8, ai soggetti nei confronti dei quali
          il  provvedimento  finale  e'  destinato a produrre effetti
          diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
          parimenti   non   sussistano   le  ragioni  di  impedimento
          predette,  qualora  da  un  provvedimento possa derivare un
          pregiudizio    a    soggetti   individuati   o   facilmente
          individuabili,   diversi   dai  suoi  diretti  destinatari,
          l'amministrazione  e'  tenuta a fornire loro, con le stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari».
              «Art.  8  (Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
                a) l'amministrazione competente;
                b) l'oggetto del procedimento promosso;
                c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
                c-bis)  la  data  entro  la  quale, secondo i termini
          previsti  dall'art.  2,  commi  2  o 3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'amministrazione;
                c-ter)  nei  procedimenti  ad iniziativa di parte, la
          data di presentazione della relativa istanza;
                d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
          atti.
              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.».
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.
              L'art.  14-bis  cosi'  recita:  Conferenza  di  servizi
          preliminare.
              1.  La  conferenza di servizi puo' essere convocata per
          progetti  di  particolare  complessita'  e  di insediamenti
          produttivi   di  beni  e  servizi,  su  motivata  richiesta
          dell'interessato,  documentata,  in  assenza di un progetto
          preliminare,  da  uno  studio  di fattibilita', prima della
          presentazione  di  una istanza o di un progetto definitivi,
          al  fine  di  verificare  quali  siano  le  condizioni  per
          ottenere,  alla  loro  presentazione,  i  necessari atti di
          consenso.  In  tale  caso  la conferenza si pronuncia entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
          amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
          condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
          consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro  trenta giomi dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              3-bis.  Il  dissenso  espresso  in  sede  di conferenza
          preliminare  da  una  amministrazione  preposta alla tutela
          ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
          storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
          incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
          sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
          3.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni».
              «Art.  14-ter  (Lavori  della conferenza di servizi). -
          01.  La  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi e'
          convocata   entro   quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione.
              1.  La  conferenza  di servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle   sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della
          salute,  del  patrimonio storico-artistico e della pubblica
          incolumita'.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atto  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».
              «Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
          conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.  [Se  una  o  piu'  amministrazioni  hanno  espresso
          nell'ambito  della  conferenza  il  proprio  dissenso sulla
          proposta   dell'amministrazione  procedente,  quest'ultima,
          entro  i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
          3,  assume  comunque  la  determinazione di conclusione del
          procedimento  sulla  base della maggioranza delle posizioni
          espresse   in   sede   di   conferenza   di   servizi.   La
          determinazione e' immediatamente esecutiva].
              3.   Se   il   motivato  dissenso  e'  espresso  da  un
          amministrazione    preposta    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione  procedente, entro dieci giorni: a) al
          Consiglio   dei   Ministri,   in   caso   di  dissenso  tra
          amministrazioni  statali; b) alla Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
          Stato-regioni»,  in caso di dissenso tra un'amministrazione
          statale   e   una  regionale  o  tra  piu'  amministrazioni
          regionali;  c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza    della   documentazione   inviata   ai   fini
          istruttori,  la  decisione  e' assunta entro trenta giorni,
          salvo  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
          Conferenza  Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata,
          valutata   la   complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
          prorogare   tale  termine  per  un  ulteriore  periodo  non
          superiore a sessanta giorni.
              3-bis.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni:  a)  alla  Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
          verte  tra un amministrazione statale e una regionale o tra
          amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
          caso  di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
          ente locale. Verificata la completezza della documentazione
          inviata  ai  fini istruttori, la decisione e' assunta entro
          trenta  giorni,  salvo  che  il Presidente della Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-ter.  Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
          dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente Giunta
          regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte  delle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
          determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
          qualora  la  Giunta regionale non provveda entro il termine
          predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
          Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
          delle regioni interessate.
              3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
              3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              4. -
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
              - Il  decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito
          dalla  legge  21 gennaio  1994,  n. 61, pubblicata Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 1994 reca: «Disposizioni urgenti sulla
          riorganizzazione  dei  controlli  ambientali  e istituzione
          dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   30 agosto  1999,  n.  203,  recante:
          «riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  e  successive
          modificazioni:
              «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          presidenza  del  consiglio  dei  ministri,  ad eccezione di
          quelle del servizio sismico nazionale.
              4.  Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
          8,  comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
          rappresentativo  delle  agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente,  con  funzioni  consultive nei confronti del
          direttore  generale  e  del  comitato direttivo. Lo statuto
          prevede  altresi' che il comitato direttivo sia composto di
          quattro   membri,   di  cui  due  designati  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  due designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Lo statuto disciplina
          inoltre  le  funzioni e le competenze degli organismi sopra
          indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito delle finalita'
          indicate  dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
          b),  del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  presidenza  del  consiglio  dei  ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'agenzia».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto
          2002,   n.   207,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 settembre  2002,  n. 222, concerne: «regolamento recante
          approvazione  dello  statuto dell'Agenzia per la protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8,
          comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
              - Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio, del 19 marzo 2001, n. 761, e' pubblicato in
          GUCE 24 aprile 2001, n. L 114.
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 23 marzo
          2001,  n.  93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
          2001, n. 79:
              «Art.  18  (Trasmissione  di  dati a stati ed organismi
          terzi).  -  1. L'Europol puo' trasmettere dati di carattere
          personale  conservati  al  suo interno a Stati ed organismi
          terzi  di  cui  all'art.  10,  paragrafo 4, alle condizioni
          previste dal paragrafo 4 qualora:
                1)  cio'  sia  necessario  in  singoli  casi  per  la
          prevenzione o la lotta contro i reati per i quali l'Europol
          e' competente ai sensi dell'art. 2;
                2)  sia  garantito  un adeguato livello di protezione
          dei dati in tale Stato o organismo e;
                3)  cio'  sia  ammesso dalle norme generali di cui al
          paragrafo 2.
              2.   Tenendo   conto  delle  circostanze  indicate  nel
          paragrafo 3, il Consiglio che delibera secondo la procedura
          di  cui  al  titolo  VI  del  trattato sull'Unione europea,
          adotta all'unanimita' le norme generali per la trasmissione
          di  dati  di carattere personale da parte dell'Europol agli
          Stati  ed  organismi terzi di cui all'art. 10, paragrafo 4.
          Il  consiglio  di  amministrazione prepara la decisione del
          Consiglio  e  sente  il  parere dell'autorita' di controllo
          comune di cui all'art. 24.
              3.  L'adeguatezza  del  livello  di protezione dei dati
          offerto  dagli  Stati ed organismi terzi ai sensi dell'art.
          10,  paragrafo 4, viene giudicata tenendo conto di tutte le
          circostanze  che  svolgono  un  ruolo nella trasmissione di
          dati di carattere personale e in particolare:
                1) del tipo di dati;
                2) della loro finalita';
                3) della durata del trattamento previsto e;
                4) delle disposizioni generali o speciali applicabili
          agli  Stati  ed  organismi  terzi  ai  sensi  dell'art. 10,
          paragrafo 4.
              4.   Se  i  dati  in  questione  sono  stati  trasmessi
          all'Europol   da   uno   Stato   membro,   l'Europol   puo'
          trasmetterli  agli  Stati ed organismi terzi unicamente con
          l'accordo   dello   Stato  membro.  Lo  Stato  membro  puo'
          esprimere,  a  tal  fine, un accordo preventivo, generale o
          meno, revocabile in qualsiasi momento.
              Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro,
          l'Europol  si  accerta che la trasmissione degli stessi non
          sia di natura tale da:
                1) costituire un ostacolo per il regolare svolgimento
          di  funzioni  rientranti  nella  competenza  di  uno  Stato
          membro;
                2)   costituire  una  minaccia  per  la  sicurezza  e
          l'ordine  pubblico  di  uno Stato membro o poter arrecargli
          comunque pregiudizio.
              5.  La  responsabilita'  circa  la  legittimita'  della
          trasmissione  incombe  all'Europol. Esso deve registrare la
          trasmissione  e  il  relativo  motivo.  La  trasmissione e'
          autorizzata  solo  se  il destinatario si impegna a far si'
          che  i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale
          sono stati trasmessi. Cio' non riguarda la trasmissione dei
          dati  di  carattere  personale  per  cui  e' necessaria una
          domanda dell'Europol.
              6.  Ove  la  trasmissione  ai  sensi  del  paragrafo  1
          riguardi  informazioni  che  devono  essere tenute segrete,
          essa  e'  permessa  solo se tra l'Europol e il destinatario
          esiste un accordo sulla protezione del segreto.».
              - La  legge  25 gennaio 1994, n. 70 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
              - La  legge 26 ottobre 1995, n. 447 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254.
              - Il   regio   decreto   27 luglio  1934,  n.  1265  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 agosto 1988, n. 204.
              - Il  decreto  legislativo  17 agosto  1999, n. 334, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
          228.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 settembre 1999, n. 228.
              - Il  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio,  di concerto con i Ministri della salute e
          delle  attivita'  produttive,  16 gennaio  2004,  n. 44, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 febbraio 2004, n.
          47.
              - Il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 1997, n.
          38.
              - Il  decreto  legislativo  13 gennaio  2003, n. 36, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          24 dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio  2003,  n.  3,  e' stato modificato dal decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 24 febbraio 2003,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2003,
          n. 48.
              - Il  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25.
              - Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2002, n. 84,
          reca:  «misure  urgenti  per  garantire  la  sicurezza  del
          sistema elettrico nazionale».
              - Il  decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 2003, n. 290,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28 ottobre 2003, n.
          251,  reca:  «disposizioni  urgenti  per  la sicurezza e lo
          sviluppo  del  sistema elettrico nazionale e il recupero di
          potenza  di energia elettrica. Delega al Governo in materia
          di  remunerazione  della  capacita'  produttiva  di energia
          elettrica e di espropriazione per pubblica utilita».
              - Il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n. 152 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124.
              - Il  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio,  di concerto con i Ministri della salute e
          delle  attivita'  produttive,  6 novembre  2003, n. 367, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
              - Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230, e
          successive   modificazioni  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.
              - Il  decreto  legislativo  3 marzo  1993,  n.  91,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78.
              - Il  decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 39, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54.
              La   direttiva  91/692/CEE  del  23 dicembre  199l,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377.
              Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 1 del
          decreto-legge   7 febbraio  2002,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55:
              «2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
          seguito  di  un procedimento unico, al quale partecipano le
          Amministrazioni  statali  e  locali interessate, svolto nel
          rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
          di  cui  alla  legge  7  agosto  1990: n. 241, e successive
          modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli
          fini  del  rilascio della valutazione di impatto ambientale
          (VIA),  alle opere di cui al presente articolo si applicano
          le  disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e
          al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al
          recepimento  della  direttiva  96/61/CE  del Consiglio, del
          24 settembre    1996,    tale    autorizzazione   comprende
          l'autorizzazione  ambientale  integrata  e  sostituisce, ad
          ogni  effetto,  le  singole  autorizzazioni  ambientali  di
          competenza  delle  Amministrazioni interessate e degli enti
          pubblici   territoriali.   L'esito   positivo   della   VIA
          costituisce  parte  integrante  e condizione necessaria del
          procedimento  autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una
          volta  acquisita  la  VIA  in ogni caso entro il termine di
          centottanta   giorni  dalla  data  di  presentazione  della
          richiesta,  comprensiva  del  progetto  preliminare e dello
          studio di impatto ambientale.».
              - L'art. 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto
          2003,  n.  239,  convertito  con  modificazioni dalla legge
          27 ottobre   2003,   n.   290  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 ottobre 2003, n. 251), e' il seguente:
              «8.  Per  la  costruzione  e l'esercizio di impianti di
          energia  elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
          applicano  le  disposizioni  del  decreto-legge  7 febbraio
          2002,  n.  7,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          9 aprile 2002, n. 55.».
              -  L'art.  27,  commi  5  e  6  del decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, cosi' recita:
              «5.   Entro   trenta   giorni   dal  ricevimento  delle
          conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
          della  stessa,  la  Giunta  regionale approva il progetto e
          autorizza  la  realizzazione  dell'impianto. L'approvazione
          sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
          concessioni  di  organi  regionali, provinciali e comunali.
          L'approvazione  stessa  costituisce,  ove occorra, variante
          allo   strumento   urbanistico   comunale,  e  comporta  la
          dichiarazione    di    pubblica    utilita',   urgenza   ed
          indifferibilita' dei lavori.
              6.  Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
          vincolate  ai  sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
          del  decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1985,  n.  431, si
          applicano  le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 82,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
          n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1985, n. 431.».
              -  L'art.  12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
          n. 387, cosi' recita:
              «Art.  12  (Razionalizzazione  e  semplificazione delle
          procedure   autorizzative).   -   1.   Le   opere   per  la
          realizzazione    degli   impianti   alimentati   da   fonti
          rinnovabili,  nonche' le opere connesse e le infrastrutture
          indispensabili   alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
          stessi  impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
              2.   Restano  ferme  le  procedure  di  competenza  del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi.
              3.  La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti di
          produzione   di   energia  elettrica  alimentati  da  fonti
          rinnovabili,  gli  interventi  di  modifica, potenziamento,
          rifacimento   totale   o  parziale  e  riattivazione,  come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti stessi, sono soggetti ad una
          autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o altro
          soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto
          delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
          di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
          A  tal  fine  la  Conferenza dei servizi e' convocata dalla
          regione  entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda
          di  autorizzazione.  Resta  fermo  il pagamento del diritto
          annuale  di  cui  all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni.
              4.  L'autorizzazione  di cui al comma 3 e' rilasciata a
          seguito  di  un  procedimento  unico,  al quale partecipano
          tutte  le  Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
          dei   principi   di  semplificazione  e  con  le  modalita'
          stabilite  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni      e      integrazioni.     Il     rilascio
          dell'autorizzazione   costituisce  titolo  a  costruire  ed
          esercire  l'impianto in conformita' al progetto approvato e
          deve  contenere,  in  ogni  caso, l'obbligo alla rimessa in
          pristino  dello  stato  dei  luoghi  a  carico del soggetto
          esercente  a  seguito  della  dismissione dell'impianto. Il
          termine  massimo per la conclusione del procedimento di cui
          al  presente  comma  non  puo  comunque  essere superiore a
          centottanta giorni.
              5.    All'installazione   degli   impianti   di   fonte
          rinnovabile  di  cui  all'art. 2, comma 2, lettere b) e c),
          per   i  quali  non  e'  previsto  il  rilascio  di  alcuna
          autorizzazione,  non  si  applicano  le procedure di cui ai
          commi 3 e 4.
              6.  L'autorizzazione  non  puo'  essere subordinata ne'
          prevedere  misure di compensazione a favore delle regioni e
          delle province.
              7.  Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
          cui  all'art.  2,  comma 1, lettere b) e c), possono essere
          ubicati  anche  in  zone  classificate agricole dai vigenti
          piani  urbanistici.  Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
          delle  disposizioni  in  materia  di  sostegno  nel settore
          agricolo,  con  particolare riferimento alla valorizzazione
          delle  tradizioni  agroalimentari locali, alla tutela della
          biodiversita',  cosi'  come  del patrimonio culturale e del
          paesaggio  rurale  di  cui  alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
          articoli 7  e  8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
          2001, n. 228, art. 14.
              8.  Gli  impianti di produzione di energia elettrica di
          potenza  complessiva  non  superiore a 3 MW termici, sempre
          che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti,
          alimentati  da gas di discarica, gas residuati dai processi
          di  depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche
          e  prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2
          e  3, dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n.  22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma
          1,  del  decreto  dei Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  attivita' ad inquinamento atmosferico poco
          significativo   ed   il   loro   esercizio   non   richiede
          autorizzazione.  E'  conseguentemente  aggiornato  l'elenco
          delle    attivita'   ad   inquinamento   atmosferico   poco
          significativo   di   cui  all'allegato  I  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
              9.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'art.  10,  commi  1  e 2, nonche' di quanto disposto al
          comma 10.
              10.  In  Conferenza unificata, su proposta del Ministro
          delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio e del Ministro
          per  i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
          guida  per  lo svolgimento del procedimento di cui al comma
          3.   Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,  ad
          assicurare  un  corretto  inserimento  degli  impianti, con
          specifico  riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
          attuazione   di   tali  linee  guida,  le  regioni  possono
          procedere  alla  indicazione di aree e siti non idonei alla
          installazione di specifiche tipologie di impianti.».